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STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE CORALE POLIFONICA CARBONARESE
"HUMANA VOX"
Scrittura privata
DENOMINAZIONE
Art. 1
E' costituita l'Associazione Corale Polifonica Carbonarese
denominata "Humana Vox" in forma d'Associazione non riconosciuta
SEDE
Art. 2
L'Associazione ha sede a Carbonara di Po (MN) in via Marconi n.1.
Il trasferimento della sede in altro luogo potrà essere deliberato
dal Consiglio Direttivo e non richiederà la modifica del presente
Statuto
SCOPO
Art. 3
L'Associazione è apolitica e senza scopi di lucro ed ha per scopo la
promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione d'attività
culturali nel campo musicale, intese come mezzo di solidarietà
sociale per la formazione, diffusione culturale musicale, mediante
la promozione d'ogni forma d'attività atta all'espletamento dei
proponimenti dei soci, e per l'esclusivo soddisfacimento di
interessi collettivi. Particolare interesse suscita la formazione di
una corale polifonica per adulti (o all'occorrenza voci bianche)
maschi e femmine. Sono peraltro vietate attività diverse non
direttamente connesse con quanto previsto.
SOCI
Art. 4
Nell'Associazione i soci si distinguono in:
- Soci fondatori
- Soci cantar!
Sono soci fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo e
danno vita alla prima fase degli organi sociali.
Sono soci cantori tutti coloro che, avendo presentato domanda e
avendo accettato totalmente il presente statuto (e il regolamento
interno, ove fosse adottato) si impegnano per il raggiungimento
degli scopi che l'Associazione si prefigge.
I Soci cantori sono tenuti al versamento di una quota associativa la
cui entità e le cui modalità di pagamento sono deliberate
annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 5
I Soci cantori hanno i poteri e le responsabilità sociali,
costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione
Art. 6
L'ammissione a Socio viene deliberata inappeliabiimente dai
Consiglio Direttivo e dal benestare vincolante del direttore
artistico.
In caso di domande d'ammissione a Socio presentate da minorenni le
stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria
potestà parentale.
Art. 7
La qualifica di Socio dà diritto di partecipare all'attività
dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dall'apposito
regolamento.
Art. 8
Del Socio che commetta, entro o fuori dall'Associazione, azioni
ritenute disonorevoli, o che con la sua condotta costituisca
ostacolo al buon andamento del sodalizio, può venire proposta
l'espulsione, la quale dovrà essere deliberata del Consiglio
Direttivo, e ratificata dall'Assemblea dei Soci
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei
contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio
dell'associazione
DEGLI ORGANI SOCIALI
Art. 9
Gli organi sociali sono:
1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente
5. Il Segretario
6. Il Tesoriere
7. I Revisori dei Conti
8. Il Direttore Artistico
DELL'ASSEMBLEA
Art. 10
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Art. 11
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro
il 31 marzo dì ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del
bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, e del
bilancio di previsione per l'anno in corso.
Art. 12
La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente e dal
Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei
Soci ordinari che potranno proporre l'Ordine del Giorno. In tal caso
l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni.
Art. 13
L'Assemblea dovrà essere convocata mediante affissione d'apposito
avviso all'Albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data
di convocazione.
Art. 14
Potranno prender parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della
quota sociale. Nessun Socio potrà rappresentare altri in Assemblea,
salvo delega scritta (massimo una delega per socio).
Art. 15
Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide
con la presenza della maggioranza dei Soci (ossia la metà più uno).
Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda
convocazione (alla distanza minima di 1 ora) qualunque sia il numero
dei Soci presenti
Art. 16
Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e
deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste
all'Ordine del Giorno. Per tali deliberazioni inoltre occorrerà il
voto favorevole di almeno 4/5 del votanti, ì quali rappresentino
almeno la metà più uno dei Soci.
Art. 17
L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e i Revisori dei
Conti.
L'Assemblea straordinaria propone e approva eventuali modifiche allo
Statuto e delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 6 a massimo 8 membri
(più il Direttore Artistico) e nel proprio ambito elegge il
Presidente e il Vice Presidente, nomina il Segretario ed il
Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s'intendono esercitati a
titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica massimo tre anni, (da
stabilire la durata esatta ne! regolamento) e suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza
semplice.
Art. 19
In caso di dimissioni di un Consigliere subentrerà il primo dei non
eletti.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvo!ta il Presidente lo
ritenga necessario o lo richieda la maggioranza degli altri
Consiglieri, senza formalità.
Art. 21
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare sull'ammissione dei Soci;
b) Proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci morosi o per
indegnità, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del presente
statuto;
c) Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci
durante l'attività sociale;
d) Approvare il bilancio preventivo e il bilancio rendiconto
consuntivo da sottoporre all'Assemblea e deliberare l'entità delle
quote associative annue;
e) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire
almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria
qualora lo reputi necessario o sia richiesta dai Soci;
f) Redigere i regolamenti per l'attività sociale;
g) Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si
dovessero rendere necessari;
h) Nominare il Direttore artistico o Direttore de! Coro qualora i!
Direttore fondatore rinunciasse al!'incarico;
i) Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti
espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la
straordinaria amministrazione.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento
dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario,
nelle modalità previste dell'art. 38 del Codice Civile,
DEL PRESIDENTE
Art. 23
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige
l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza.
DEL VICE PRESIDENTE
Art. 24
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali sia
appositamente delegato.
DEL SEGRETARIO
Art. 25
Il Segretario assiste l'Associazione nelle sue attività, dà
esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea dei SOCI, redige e conserva i verbali
delle riunioni.
DEL TESORIERE
Art. 26
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; s'incarica
della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili,
di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il
bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle
proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del
Consiglio Direttivo
DEL DIRETTORE ARTISTICO
Art. 27
Spetta al Direttore Artistico la classificazione e la selezione dei
cantori, la scelta del repertorio musicale e l'attività artistica
dell'Associazione, fa parte di diritto (con voto) del Consiglio
Direttivo
DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 28
I Revisori dei Conti sono tre e sono eletti dall'Assemblea. A loro è
demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di
riferirne al Consiglio Direttivo.
DEL PATRIMONIO
Art. 29
Il patrimonio sociale è costituito:
- da beni mobili e immobili che gli pervengano a qualsiasi titolo;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
- da acquisti effettuati dall' Associazione
DELLE ENTRATE
Art. 30
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) dalle quote associative annuali;
b) da contributi o elargizioni liberali che potranno pervenire da
Privati, Enti Pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), e
da
organizzazioni regionali e nazionale alle quali l'Associazione
eventualmente aderisse;
c) rendite del suo patrimonio;
L'Associazione ha l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto
annuale.
Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro
direttamente connesse; (non possono essere divisi tra i soci)
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.
DELLO SCIOGLIMENTO
Art. 31
In caso di scioglimento (deliberato dall'Assemblea), per qualunque
causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione
che persegua gli stessi scopi dì solidarietà sociale.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 32
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 33
Per tutto quanto non previsto dai presente statuto, si fa
riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che
disciplinano le associazioni non riconosciute.
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